Controlli di sicurezza,
verifiche e manutenzioni
delle attrezzature di lavoro
Secondo il Decreto Legislativo del 2008, art.71, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la regolare manutenzione delle attrezzature utilizzate nella sua azienda per garantire nel tempo (canc. la permanenza) il mantenimento dei requisiti di sicurezza richiesti. Per assicurare una corretta manutenzione e regolari verifiche, STI – Servizi Tecnologici Industriali è in grado di offrire all’azienda un piano di controllo professionale completo di scadenzario dei controlli, verifiche e manutenzioni necessarie nel corso del tempo, senza l’obbligo di acquisto di un software dedicato, come spesso viene richiesto.
La Documentazione Necessaria
STI – Servizi Tecnologici Industriali mette infatti a disposizione un sistema di adempimenti e relativi registri attraverso internet o di registri cartacei, oltre che per mezzo di software di calcolo, che documentino:
- controlli e manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- verifiche periodiche obbligatorie dell’attrezzatura e impianti.
Tutta la documentazione relativa ai controlli (canc. almeno degli ultimi tre anni) per legge, deve essere riportata per iscritto, conservata e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. Pertanto un piano di controllo è indispensabile per non dimenticare scadenze e verifiche che possono mettere a rischio i lavoratori e la loro sicurezza.
Nello specifico
I controlli degli impianti particolari e delle attrezzature di sicurezza
- STI – Servizi Tecnologici Industriali è in grado di provvedere alla verifica e ai controlli periodici di impianti particolari e di attrezzature necessarie alla sicurezza e alle emergenze quali estintori, impianti idrici antincendio, rilevatori, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo, reti gas, e i DPI anticaduta. STI – Servizi Tecnologici Industriali inoltre fornisce un servizio di supporto ai Datori di Lavoro di verifica delle condizioni minime a norma di legge in caso di acquisto e/o modifiche alle attrezzature di lavoro
Cosa si intende esattamente per “attrezzatura di lavoro”
- Come definito nell’art.69 del Decreto 81/2008, per attrezzatura di lavoro si indica “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.”
“Prevenire è meglio che curare”