Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2024 il D.Lgs. 135/2024 (Vigente al 11.10.2024) che modifica il D.Lgs. 81/2008 considerando le sostanze tossiche per la riproduzione quali agenti cancerogeni e mutageni.
Sostanza tossica per la riproduzione è definita come “sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008” (CLP).
Pertanto necessita:
- verificare la presenza di sostanza o miscela in uso mediante una rianalisi delle schede di sicurezza (SdS) dei prodotti acquistati e utilizzati o il DVR rischio chimico e/o cancerogeno-mutageno. Cercare l’effettiva presenza di agenti tossici per la riproduzione (cercare frasi di rischio H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto, H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno, H360D – Può nuocere al feto, H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto, H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto, H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.)
- In tal caso, in presenza di tali agenti, sarà opportuno procedere alla revisione delle misure di sicurezza e degli altri obblighi previsti dal Decreto, anche attraverso la revisione della valutazione del rischio nelle seguenti modalità:
- In primis considerare la possibilità di sostituire e non utilizzare sostanza tossica per la riproduzione
- Se non è tecnicamente possibile non utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia (“sostanza per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute“) valutarne l’uso in un sistema chiuso o altro affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione sia ridotto al minimo.
- Lo stesso vale per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia.
- Se non è tecnicamente possibile non utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione e quindi la potenziale esposizione provvedere a misurare l’entità dell’esposizione stessa, se fattibile. Tali valori di esposizione devono essere inferiori ai valori soglia se previsti.
- Se esposti, indipendentemente dal rispetto del valore soglia, valutare con Vs Medico Competente possibili riscontri biologici e relativi limiti
- Se esposti necessita:
- Aggiornamento del DVR e VR specifica per agenti cancerogeni o mutageni nonché tossici per la riproduzione
- assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette
- informazione e formazione devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, o in occasione di variazioni – modifiche;
- gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.
- provvedere al registro esposti – INAIL
- le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno 5 anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.
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